Art. 2 
 
 
                        Disposizione generale 
 
  1. I giudici tributari sono sottoposti a sanzioni disciplinari  nei
casi e nelle forme previsti  dagli  articoli  15  e  16  del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  545,  del  presente  Regolamento,
nonche', per quanto non contemplato dal predetto decreto  legislativo
n.  545  e  dal  presente   Regolamento,   dalle   disposizioni   sul
procedimento disciplinare  vigente  per  i  magistrati  ordinari,  in
quanto compatibili.