Art. 2 
 
Allegato  4/1  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
                     programmazione di bilancio 
 
  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 4.2: 
      1)  alla  lettera  a),  dopo  le  parole  «per  le  conseguenti
deliberazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti   «.   Considerato   che
l'elaborazione  del  DUP  presuppone  una  verifica  dello  stato  di
attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di  tale
documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato  di
attuazione dei programmi,  da  effettuare,  ove  previsto,  ai  sensi
dell'art. 147-ter del TUEL»; 
      2) alla lettera g), le  parole  «,  comprendente  lo  stato  di
attuazione dei programmi e» sono eliminate; 
    b) al paragrafo n. 5.2,  il  periodo  «decidere  i  programmi  da
realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni,
le  relative  previsioni  di  spesa  e  le  relative   modalita'   di
finanziamento» e' sostituito dal seguente «rappresentare il quadro di
riferimento  per  la  definizione   dei   programmi   da   realizzare
all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse
disponibili per il finanziamento degli stessi»; 
    c) al paragrafo n. 7: 
      1) dopo le parole  «per  attuare  il  DEFR»  sono  aggiunte  le
seguenti «e la relativa Nota di aggiornamento»; 
      2) Il periodo «In un'unica sessione sono approvati  nell'ordine
i progetti di legge collegati, il progetto di legge di  stabilita'  e
il progetto di legge di bilancio.» E'  sostituito  dal  seguente  «In
un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di  stabilita',
il progetto di legge di bilancio e gli eventuali  progetti  di  legge
collegati»; 
    d) al paragrafo n. 9.2, lettera i) dopo le parole  «dei  revisori
dei  conti»  sono  inserite  le  seguenti  «che  riporta  il   parere
dell'organo di revisione sul bilancio»; 
    e) al paragrafo n. 9.3, lettera n), dopo le parole «dei  revisori
dei  conti»  sono  inserite  le  seguenti  «che  riporta  il   parere
dell'organo di revisione sul bilancio.»; 
    f) al paragrafo n. 9.10: 
      1) dopo le parole «anche alle partite finanziarie» e'  inserito
il seguente periodo «. In occasione di  variazioni  di  bilancio  che
modificano la previsione del margine corrente  e'  possibile  variare
anche  il  prospetto  degli  equilibri  allegato   al   bilancio   di
previsione, al  fine  di  consentire  le  attestazioni  di  copertura
finanziaria   di   provvedimenti   che   comportano    impegni    per
investimenti»; 
      2) La parola «2013» e' sostituita dalla seguente «2012»; 
    g) dopo il paragrafo 9.11.5 e' inserito il seguente: 
  «9.11.6. L'art. 11,  comma  5,  lettera  d)  del  presente  decreto
prevede che la nota integrativa  indichi  l'elenco  degli  interventi
programmati per spese  di  investimento  finanziati  col  ricorso  al
debito e con le risorse disponibili. 
  L'elenco degli interventi programmati per  spese  di  investimento,
articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, e'
predisposto con  riferimento  a  ciascun  esercizio  considerato  nel
bilancio    di    previsione,    attraverso    l'indicazione    degli
articoli/capitoli e dei relativi investimenti. 
  Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento
sono costituite da: 
    a) le entrate correnti  (titoli  1,  2  e  3)  non  destinate  al
finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti; 
    b) le entrate in conto capitale (titolo 4); 
    c) le entrate da riduzione di attivita'  finanziarie  (titolo  5)
eccedenti  rispetto  alla  spese  per  incremento   delle   attivita'
finanziarie, destinabili al finanziamento  degli  investimenti  oltre
che all'estinzione anticipata dei prestiti; 
    d)  le  entrate  da   accensione   prestiti   (Titolo   5),   che
costituiscono il ricorso al debito. 
  Le risorse di cui alle lettere da b) a d)  costituiscono  copertura
finanziaria degli impegni concernenti  le  spese  di  investimento  a
seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio  in
corso  di  gestione  o   la   cui   esigibilita'   e'   nella   piena
discrezionalita' dell'ente o di altra amministrazione pubblica. 
  Le  risorse  di  cui  alla  lettera  a)   costituiscono   copertura
finanziaria alle spese di investimento, con modalita' differenti  per
impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni
imputati agli esercizi successivi. 
  Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio  in
corso di gestione, la copertura e' costituita dall'intero importo del
saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di  previsione
per l'esercizio in corso di gestione. 
  Per gli impegni concernenti  investimenti  imputati  agli  esercizi
successivi a quello in corso di gestione la copertura  e'  costituita
da quota parte del saldo positivo  di  parte  corrente  previsto  per
ciascun esercizio se risultano rispettate  una  serie  di  condizioni
previste  dal   principio   contabile   generale   della   competenza
finanziaria, specificate nel principio applicato  della  contabilita'
finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10). 
  Al fine di garantire la corretta  applicazione  di  tali  principi,
nella sezione  della  nota  integrativa  riguardante  l'elenco  degli
interventi programmati per spese di  investimento,  e'  dedicata  una
particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle  previsioni
di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di  parte  corrente
previsto nel  prospetto  degli  equilibri  allegato  al  bilancio  di
previsione. 
  In  relazione  alla  differente  disciplina  delle   modalita'   di
copertura e delle verifiche da effettuare ai  fini  dell'attestazione
della copertura finanziaria dei  provvedimenti  che  danno  luogo  ad
impegni con cernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel
bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale
saldo positivo e' distinto nelle seguenti componenti (2) : 
    una quota  di  importo  non  superiore  al  limite  previsto  dal
principio  contabile  generale  n.  16,  specificato  dal   principio
applicato della contabilita' finanziaria n. 5.3.6, 
    una quota costituita  dal  50%  del  margine  corrente  derivante
dall'applicazione di  nuove  o  maggiori  aliquote  fiscali  e  dalla
maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, 
    una quota derivante da riduzioni permanenti  di  spese  correnti,
gia' realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato. 
  Con riferimento a  ciascuna  quota  del  saldo  positivo  di  parte
corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al  bilancio
relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa: 
    a) descrive le modalita' di quantificazione della stessa; 
    b) da atto del rispetto delle condizioni e  dei  limiti  previsti
dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e
dei relativi principi applicati; 
    c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli  di  spesa  concernenti
gli  investimenti  che  si  prevede   di   stanziare   nel   bilancio
gestionale/PEG per gli esercizi  successivi  a  quello  in  corso  di
gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce
la copertura finanziaria. 
  In  occasione  dell'attestazione  di  copertura   finanziaria,   la
consueta verifica concernente la  capienza  degli  stanziamenti,  sia
riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi,  riguardanti
tali  capitoli/articoli  costituisce  il  riscontro  della  copertura
finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti
finanziati  dal  saldo  positivo  di  parte  corrente  previsto   nel
prospetto degli equilibri allegato al bilancio. 
  In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione
del margine corrente e' possibile variare anche la sezione della nota
integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la  previsione
del margine corrente,  al  fine  di  consentire  le  attestazioni  di
copertura finanziaria di provvedimenti  che  comportano  impegni  per
investimenti.»; 
    h) al paragrafo n. 11: 
      1) dopo le parole «ciascun esercizio finanziario» sono inserite
le seguenti «gli enti locali allegano il piano dei risultati»; 
      2)  le  parole  «e'  allegato  il  Piano  dei  risultati»  sono
sostituite dalle seguenti «, mentre  le  regioni  lo  trasmettono  al
Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto». 

(2) La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non
    sono  previste  riduzioni  permanenti  delle  spese  correnti   o
    incrementi delle aliquote tributarie.