Art. 2 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016. Roma, 21 dicembre 2015 Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato Franco