Art. 2 Sensibilizzazione e informazione del donatore 1. Le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, mettono a disposizione dei donatori e donatrici di sangue e di emocomponenti materiale informativo accurato e adeguatamente comprensibile ai fini della loro sensibilizzazione e informazione sul valore della donazione volontaria, non remunerata, consapevole e periodica. 2. Nell'Allegato II, parte A, sono riportati i contenuti del materiale informativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' le informazioni da fornire e da raccogliere, a tutela della salute del donatore e del ricevente. 3. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, al fine di migliorare e uniformare la raccolta dei dati sui comportamenti sessuali a rischio che hanno impatto sulla gestione del donatore e sulla sicurezza della trasfusione, si provvede a definire il materiale informativo-educativo riguardante il reclutamento dei donatori in relazione al rischio di trasmissione dell'infezione da HIV, comprensivo delle informazioni in merito alla disponibilita' del test HIV presso strutture sanitarie diverse dai servizi trasfusionali.