Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal regolamento  delegato
(UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: 
    a) «Atti delegati», il regolamento delegato  (UE)  2015/35  della
Commissione; 
    b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
    c) «Pay-out», il pagamento economico riferito all'applicazione di
una simulazione finanziaria; 
    d) «SCR», il requisito patrimoniale di solvibilita'; 
    e) «Ultima societa'  controllante  italiana»,  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice.