Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati», il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione; b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; c) «Pay-out», il pagamento economico riferito all'applicazione di una simulazione finanziaria; d) «SCR», il requisito patrimoniale di solvibilita'; e) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice.