Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come modificato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal regolamento  delegato
(UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: 
    a) "Atti delegati", il regolamento delegato  (UE)  2015/35  della
Commissione; 
    b) "Codice", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
    c) "Posizione corta in titoli di capitale", una  posizione  corta
con riferimento ai titoli azionari derivante da una vendita a  breve,
ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del  Regolamento  (UE)
2012/236; 
    d) "Evento di credito", la condizione in cui la controparte di un
accordo  giuridicamente  vincolante  possa  esigere  dall'impresa  di
assicurazione  la  copertura   di   perdite   subite   dall'attivita'
sottostante all'accordo; 
    e) "Struttura per  scadenza  dei  tassi  di  interesse  privi  di
rischio di base", la  struttura  dei  tassi  di  interesse  privi  di
rischio di cui all'art. 36-octies, comma 1, lettera a),  del  Codice,
che non include l'aggiustamento per volatilita'  ne'  l'aggiustamento
di congruita', ne' misure transitorie; 
    f) "Mark-to-model", una tecnica di  valutazione  di  attivita'  e
passivita' alternativa all'uso diretto dei prezzi di mercato  quotati
(mark-to-market), che consiste nell'utilizzo  di  prezzi  di  mercato
quotati di attivita'  e  passivita'  simili  e  nell'applicazione  di
adeguamenti per riflettere le differenze; 
    g) "SCRmarket ", il requisito  patrimoniale  per  il  modulo  del
rischio di mercato; 
    h) "SCRcounterparty ", il requisito patrimoniale  per  il  modulo
del rischio di inadempimento della controparte; 
    i)  "SCRinterest  rate  ",  il  requisito  patrimoniale  per   il
sottomodulo del rischio di tasso di interesse; 
    j) "SCRequity ", il requisito patrimoniale per il sottomodulo del
rischio azionario; 
    k) "Ultima societa'  controllante  italiana",  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice.