Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) "Atti delegati", il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione; b) "Codice", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; c) "Posizione corta in titoli di capitale", una posizione corta con riferimento ai titoli azionari derivante da una vendita a breve, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2012/236; d) "Evento di credito", la condizione in cui la controparte di un accordo giuridicamente vincolante possa esigere dall'impresa di assicurazione la copertura di perdite subite dall'attivita' sottostante all'accordo; e) "Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base", la struttura dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'art. 36-octies, comma 1, lettera a), del Codice, che non include l'aggiustamento per volatilita' ne' l'aggiustamento di congruita', ne' misure transitorie; f) "Mark-to-model", una tecnica di valutazione di attivita' e passivita' alternativa all'uso diretto dei prezzi di mercato quotati (mark-to-market), che consiste nell'utilizzo di prezzi di mercato quotati di attivita' e passivita' simili e nell'applicazione di adeguamenti per riflettere le differenze; g) "SCRmarket ", il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di mercato; h) "SCRcounterparty ", il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di inadempimento della controparte; i) "SCRinterest rate ", il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse; j) "SCRequity ", il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario; k) "Ultima societa' controllante italiana", l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice.