Art. 2 Adeguata verifica in materia fiscale 1. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel presente decreto nonche' nell'allegato «A» al presente decreto. Le procedure di adeguata verifica sono condotte sui conti di persone fisiche e di entita', preesistenti e nuovi, cosi' come definiti nell'art. 1. 2. Qualora con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sia modificato l'allegato «D» recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano una nuova procedura di due diligence sui conti intrattenuti da entita' di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), numero 2), che siano residenti, o stabili organizzazioni estere situate, nelle giurisdizioni escluse dall'allegato «D» a seguito della predetta modifica. A tal fine le istituzioni finanziarie possono applicare, anche ai conti aperti a partire dal 1° gennaio 2016, le procedure di cui alla Sezione IV dell'allegato «A» secondo le tempistiche ivi previste.