Art. 2 
 
 
                Adeguata verifica in materia fiscale 
 
  1. Le istituzioni finanziarie italiane  tenute  alla  comunicazione
effettuano per ciascun conto finanziario  le  procedure  di  adeguata
verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e
la  comunicazione  di  ciascun  conto   oggetto   di   comunicazione,
applicando le definizioni, le procedure, le  eccezioni  e  i  termini
indicati nel presente decreto nonche' nell'allegato «A»  al  presente
decreto. Le procedure di adeguata verifica sono condotte sui conti di
persone fisiche e  di  entita',  preesistenti  e  nuovi,  cosi'  come
definiti nell'art. 1. 
  2. Qualora con il provvedimento di cui all'art.  4,  comma  2,  sia
modificato  l'allegato  «D»  recante  l'elenco  delle   giurisdizioni
partecipanti,  le  istituzioni  finanziarie  italiane   tenute   alla
comunicazione effettuano una nuova procedura  di  due  diligence  sui
conti intrattenuti da entita' di  investimento  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera h),  numero  2),  che  siano  residenti,  o  stabili
organizzazioni   estere   situate,   nelle   giurisdizioni    escluse
dall'allegato «D» a seguito della predetta modifica. A  tal  fine  le
istituzioni finanziarie possono applicare, anche ai  conti  aperti  a
partire dal 1° gennaio 2016, le procedure  di  cui  alla  Sezione  IV
dell'allegato «A» secondo le tempistiche ivi previste.