Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3; c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato; d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento; e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore; f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore; g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore; h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro; i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attivita' dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi; l) «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.
Note all'art. 2: - Per la legge 27 gennaio 2012, n. 3 vedi nota alle premesse.