Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
  b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
  c) «registro»: il registro degli organismi  deputati  a  gestire  i
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento  e  di
liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato; 
  d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti  pubblici
individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in  via
non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione  del  servizio
di gestione della crisi da sovraindebitamento; 
  e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il  servizio  reso
dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti  di  composizione
della crisi da sovraindebitamento e di  liquidazione  del  patrimonio
del debitore; 
  f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente  o
collegialmente, svolge la  prestazione  inerente  alla  gestione  dei
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento  e  di
liquidazione del patrimonio del debitore; 
  g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della  crisi
per lo svolgimento  della  prestazione  inerente  alla  gestione  dei
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento  e  di
liquidazione del patrimonio del debitore; 
  h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro; 
  i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo  indipendente
secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo,  indirizza  e
coordina l'attivita' dell'organismo e  conferisce  gli  incarichi  ai
gestori della crisi; 
  l) «regolamento  dell'organismo»:  l'atto  adottato  dall'organismo
contenente le norme di autodisciplina. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la legge 27 gennaio 2012, n.  3  vedi  nota  alle
          premesse.