Art. 2 Portabilita' conti correnti 1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilita' a carico del cliente. 2. In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento e' tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. 3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilita' si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore. 4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.».