Art. 2 Liceo classico 1. La prova consiste nella traduzione, in italiano ovvero nella lingua in cui si svolge l'insegnamento, di un testo latino o greco, ai sensi dell'articolo 1. 2. E' consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana ovvero della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, e del vocabolario latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino-lingua nella quale si svolge l'insegnamento o greco-lingua nella quale si svolge l'insegnamento.