Art. 2 
 
     Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 
 
  1. All'articolo  2  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «che  derivino  da  privazione  della
liberta' personale» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Fatti  salvi  i  commi  3  e  3-bis  ed  i  casi  di  dolo,
nell'esercizio delle  funzioni  giudiziarie  non  puo'  dar  luogo  a
responsabilita' l'attivita' di interpretazione di  norme  di  diritto
ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge
nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto  o
delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la  cui  esistenza  e'
incontrastabilmente  esclusa  dagli  atti  del  procedimento   o   la
negazione di un fatto la cui  esistenza  risulta  incontrastabilmente
dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di  un  provvedimento
cautelare personale o reale fuori dai  casi  consentiti  dalla  legge
oppure senza motivazione. 
      3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita'  contabile
di cui al decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,  ai  fini  della
determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della
legge nonche' del diritto dell'Unione  europea  si  tiene  conto,  in
particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme  violate
nonche' dell'inescusabilita' e della gravita'  dell'inosservanza.  In
caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si  deve
tener conto anche della mancata  osservanza  dell'obbligo  di  rinvio
pregiudiziale  ai  sensi  dell'articolo  267,  terzo  paragrafo,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto
dell'atto o del provvedimento con  l'interpretazione  espressa  dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata  legge
          13 aprile 1988, n.  117,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave.  -  1.
          Chi  ha  subito  un  danno  ingiusto  per  effetto  di   un
          comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario
          posto in essere dal  magistrato  con  dolo  o  colpa  grave
          nell'esercizio delle sue funzioni  ovvero  per  diniego  di
          giustizia puo'  agire  contro  lo  Stato  per  ottenere  il
          risarcimento dei danni patrimoniali e anche di  quelli  non
          patrimoniali. 
              2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed  i  casi  di  dolo,
          nell'esercizio delle  funzioni  giudiziarie  non  puo'  dar
          luogo a responsabilita' l'attivita' di  interpretazione  di
          norme di diritto ne' quella  di  valutazione  del  fatto  e
          delle prove. 
              3. Costituisce  colpa  grave  la  violazione  manifesta
          della legge nonche' del  diritto  dell'Unione  europea,  il
          travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione
          di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa
          dagli atti del procedimento o la negazione di un  fatto  la
          cui esistenza risulta incontrastabilmente  dagli  atti  del
          procedimento,  ovvero  l'emissione  di   un   provvedimento
          cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla
          legge oppure senza motivazione. 
              3-bis. Fermo restando il  giudizio  di  responsabilita'
          contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  543,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in  cui
          sussiste la violazione manifesta della  legge  nonche'  del
          diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare,
          del grado di chiarezza e  precisione  delle  norme  violate
          nonche'    dell'inescusabilita'    e     della     gravita'
          dell'inosservanza. In  caso  di  violazione  manifesta  del
          diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della
          mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale  ai
          sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea,  nonche'  del  contrasto
          dell'atto  o  del   provvedimento   con   l'interpretazione
          espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.».