Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «operazioni di vendita telematica»: le attivita' compiute  tra
il momento della connessione degli offerenti al portale  del  gestore
della vendita telematica e l'aggiudicazione  o  l'individuazione  del
migliore offerente; 
    b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito  in
forma  societaria  autorizzato  dal  giudice  a  gestire  la  vendita
telematica; 
    c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata  dal
giudice che procede alle operazioni di vendita; 
    d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta  d'acquisto  di
beni mobili o immobili  nella  vendita  telematica  senza  incanto  o
tramite commissionario  ovvero  la  domanda  di  partecipazione  alla
vendita telematica all'incanto dei medesimi beni; 
    e) «rilancio»: l'offerta in  aumento  nella  gara  relativa  alla
vendita con e senza incanto o tramite commissionario; 
    f)  «vendita  sincrona  telematica»:  modalita'  di   svolgimento
dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in
cui i rilanci vengono  formulati  esclusivamente  in  via  telematica
nella medesima unita' di tempo e con la  simultanea  connessione  del
giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti; 
    g)   «vendita   sincrona   mista»:   modalita'   di   svolgimento
dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in
cui i rilanci possono essere  formulati,  nella  medesima  unita'  di
tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice  o  al
referente della procedura; 
    h) «vendita asincrona»: modalita' di  svolgimento  delle  vendite
mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della  gara  nella
vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati,
esclusivamente   in   via   telematica,   in   un   lasso   temporale
predeterminato e senza la simultanea connessione del  giudice  o  del
referente della procedura; 
    i) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica; 
    m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro; 
    n) «casella di  posta  elettronica  certificata  per  la  vendita
telematica»: la casella di posta  elettronica  certificata  richiesta
dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta,  le
cui credenziali di accesso sono  rilasciate,  previa  identificazione
del richiedente, a norma dell'articolo 13; 
    o) «portale del gestore»: il sistema telematico  predisposto  dal
gestore della vendita telematica e accessibile agli  offerenti  e  al
pubblico tramite rete Internet  ed  al  giudice  o  ad  altri  utenti
legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero;
i servizi del portale sono erogati in conformita'  ai  protocolli  di
comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport
Layer  Security);  il  portale  deve  essere  munito  di  un   valido
certificato di autenticazione emesso da un certificatore  accreditato
per la firma digitale o da un certificatore  riconosciuto  a  livello
internazionale alla emissione di certificati  di  autenticazione  per
protocolli SSL/TLS.