Art. 2 Titoli 1. I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono: a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale per il quale si concorre per i posti da orchestrale ovvero diploma accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00; b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre: punti 2,00; c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nell'ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino a un massimo di punti 5,00; d) partecipazione, in qualita' di orchestrale in formazioni musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 all'anno per un massimo di punti 1,00; e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00. 2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso. 3. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione formula le graduatorie di merito per strumento.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e il seguente: «Art. 8 (Reclutamento del personale volontario - articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996). - 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste per il personale permanente di corrispondente qualifica. 4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.».