Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo  contenente  sostanze
esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un
effetto calorifico,  luminoso,  sonoro,  gassoso  o  fumogeno  o  una
combinazione di tali effetti grazie a reazioni  chimiche  esotermiche
automantenute; 
  b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di
svago; 
  c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli  pirotecnici  per  uso
scenico,  in  interni  o  all'aperto,  anche  in  film  e  produzioni
televisive o per usi analoghi; 
  d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di  dispositivi
di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche  utilizzati
per attivare questi o altri dispositivi; 
  e) «munizioni»: i proiettili e le cariche  propulsive,  nonche'  le
munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e
pezzi d'artiglieria; 
  f) «persona con conoscenze specialistiche»  una  persona  abilitata
secondo  l'ordinamento  vigente  a  manipolare  o  utilizzare  fuochi
d'artificio  di  categoria  F4,  articoli  pirotecnici  teatrali   di
categoria T2 o altri articoli  pirotecnici  di  categoria  P2,  quali
definiti all'articolo 3; 
  g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un  articolo
pirotecnico per la distribuzione, il  consumo  o  l'uso  nel  mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito; 
  h) «immissione sul mercato»: la  prima  messa  a  disposizione  sul
mercato dell'Unione europea di  un  articolo  pirotecnico;  i  fuochi
d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio  e  che  siano
stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo  territorio  non  sono
considerati immessi sul mercato; 
  i) «fabbricante»: la persona fisica o  giuridica  che  fabbrica  un
articolo  pirotecnico,  o  che  lo  fa  progettare  o  fabbricare,  e
commercializza tale  articolo  pirotecnico  con  il  proprio  nome  o
marchio commerciale; 
  l)  «importatore»:  la  persona  fisica   o   giuridica   stabilita
nell'Unione europea che immette sul mercato  dell'Unione  europea  un
articolo pirotecnico originario di un Paese terzo; 
  m) «distributore»: la persona fisica  o  giuridica  presente  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore,  che
mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato; 
  n)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,  l'importatore  e  il
distributore; 
  o) «specifica tecnica»: un  documento  che  prescrive  i  requisiti
tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare; 
  p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata  sulla  base  di
una  richiesta  della  Commissione  dell'Unione   europea   ai   fini
dell'applicazione    della    legislazione    dell'Unione     europea
sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1,  lettera
c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
  q)  «organismo  nazionale  di  accreditamento»:  l'unico  organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di  vigilanza
del mercato, di seguito denominato ACCREDIA; 
  r)  «accreditamento»:  attestazione  da  parte  di   ACCREDIA   che
certifica  che  un  determinato  organismo   di   valutazione   della
conformita' soddisfa i criteri stabiliti  dal  presente  decreto  per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; 
  s) «valutazione della conformita'»: il processo atto  a  dimostrare
il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del  presente
decreto relativi agli articoli pirotecnici; 
  t) «organismo di valutazione della conformita'»: un  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
  u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di
un articolo pirotecnico gia' messo a  disposizione  dell'utilizzatore
finale; 
  v)  «ritiro»:  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa   a
disposizione sul mercato di un articolo  pirotecnico  presente  nella
catena di fornitura; 
  z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la  normativa
dell'Unione    europea    che    armonizza    le    condizioni     di
commercializzazione dei prodotti; 
  aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale  il  fabbricante
indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali
di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici,
secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV; 
  bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale
esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel
certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il regolamento (UE) n.  1025/2012,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
          alle premesse.