Art. 2 Redazione dei bilanci (articoli 4, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva 2013/34/UE) 1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 22, il bilancio consolidato. 2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo. 5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.