Art. 2 
 
 
                       Funzioni e attribuzioni 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della  Repubblica  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  lo
statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai  principi  e  ai  criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione  da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  il
direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo. 
  2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti  funzioni  e
attribuzioni: 
    a) esercita e coordina su tutto il  territorio  nazionale,  sulla
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali,  la  vigilanza  in  materia  di  lavoro,   contribuzione   e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa
la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei
luoghi di lavoro, nei limiti  delle  competenze  gia'  attribuite  al
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e  gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto  a  prestazioni
per infortuni su lavoro e malattie professionali,  della  esposizione
al rischio nelle malattie professionali,  delle  caratteristiche  dei
vari cicli produttivi ai fini della applicazione  della  tariffa  dei
premi; 
    b)  emana  circolari  interpretative  in  materia   ispettiva   e
sanzionatoria, previo parere conforme  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali,  nonche'  direttive  operative  rivolte  al
personale ispettivo; 
    c) propone, sulla base di direttive del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi
delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione; 
    d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale  ispettivo,
ivi compreso quello di INPS e INAIL; 
    e)  svolge  le  attivita'  di  prevenzione  e  promozione   della
legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al
contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi  dell'articolo  8
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
    f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti  di
lavoro nel settore dei trasporti  su  strada,  i  controlli  previsti
dalle norme di recepimento delle direttive  di  prodotto  e  cura  la
gestione  delle  vigilanze   speciali   effettuate   sul   territorio
nazionale; 
    g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni  del
lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine  di
orientare l'attivita' di vigilanza; 
    h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8,  anche
al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle
competenze professionali e delle  dotazioni  strumentali  in  uso  al
personale ispettivo; 
    i) svolge ogni ulteriore  attivita',  connessa  allo  svolgimento
delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali; 
    l) riferisce al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile  alla  programmazione  e
allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   delle   predette
amministrazioni; 
    m) ferme restando le rispettive competenze,  si  coordina  con  i
servizi ispettivi delle aziende  sanitarie  locali  e  delle  agenzie
regionali  per  la  protezione  ambientale  al  fine  di   assicurare
l'uniformita'  di  comportamento  ed  una  maggiore  efficacia  degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta l'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art.17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Per  il  testo  dell'articolo  8  del  citato   decreto
          legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note all'articolo
          1. 
              Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.. 
              Si  riporta   l'articolo   8   della   citato   decreto
          legislativo n. 124 del 2004: 
              "Art. 8. Prevenzione e promozione. 
              1. Le direzioni  regionali  e  provinciali  del  lavoro
          organizzano,  mediante  il  proprio  personale   ispettivo,
          eventualmente anche  in  concorso  con  i  CLES  e  con  le
          Commissioni regionali e provinciali per  la  emersione  del
          lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione,
          su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
          finalizzata  al  rispetto  della   normativa   in   materia
          lavoristica e previdenziale,  con  particolare  riferimento
          alle questioni di maggior rilevanza sociale,  nonche'  alle
          novita'   legislative   e   interpretative.   Durante    lo
          svolgimento di tali attivita' il  personale  ispettivo  non
          esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2. 
              2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di  tipo
          istituzionale emergano profili di  inosservanza  o  di  non
          corretta applicazione della normativa  di  cui  sopra,  con
          particolare   riferimento   agli   istituti   di   maggiore
          ricorrenza, da cui  non  consegua  l'adozione  di  sanzioni
          penali o amministrative, il  personale  ispettivo  fornisce
          indicazioni  operative  sulle  modalita'  per  la  corretta
          attuazione della predetta normativa. 
              3. La direzione generale e  le  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  anche  d'intesa  con  gli   enti
          previdenziali,  propongono  a  enti,  datori  di  lavoro  e
          associazioni, attivita' di informazione  ed  aggiornamento,
          da svolgersi, a cura  e  spese  di  tali  ultimi  soggetti,
          mediante stipula di  apposita  convenzione.  Lo  schema  di
          convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro
          e delle  politiche  sociali  da  adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              4. La direzione provinciale  del  lavoro,  sentiti  gli
          organismi preposti, sulla base di  direttive  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali,  fornisce  i  criteri
          volti a uniformare l'azione  dei  vari  soggetti  abilitati
          alla certificazione dei rapporti di lavoro ai  sensi  degli
          articoli  75  e  seguenti,  del  decreto   legislativo   10
          settembre 2003, n. 276. 
              5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
          svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli  enti
          previdenziali, nel rispetto delle indicazioni  e  direttive
          della direzione generale.".