Art. 2 Legittimazione e presupposti 1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
Note all'art. 2: - L'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), sostituito integralmente dal presente decreto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.