Art. 2 
 
 
                    Legittimazione e presupposti 
 
  1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e  i  soggetti
che in  base  alla  legge  sono  obbligati  a  porre  in  essere  gli
adempimenti tributari  per  conto  dei  contribuenti  o  sono  tenuti
insieme con questi o in loro luogo  all'adempimento  di  obbligazioni
tributarie. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata  prima  della
scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione  della
dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi
ad oggetto o comunque connessi  alla  fattispecie  cui  si  riferisce
l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini
concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  L'art.  11  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212
          (Disposizioni  in  materia  di  Statuto  dei  diritti   del
          contribuente),  sostituito   integralmente   dal   presente
          decreto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2000, n. 177.