Art. 2 Aggiornamento dei tipi dei dati e delle operazioni eseguibili 1. Al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 30, sono parte integrante del presente regolamento, ed identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."; b) la scheda n. 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato A accluso al presente regolamento; c) la scheda n. 9 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato B accluso al presente regolamento; d) la scheda n. 11 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato C accluso al presente regolamento; e) la scheda n. 12 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato D accluso al presente regolamento; f) dopo l'allegato 28 sono inseriti gli allegati E ed F acclusi al presente regolamento, numerati da 29 a 30.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, come modificato dal presente regolamento: «Art. 2. (Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili) 1. Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 30, sono parte integrante del presente regolamento, ed identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Amministrazione dell'interno sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonche' la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono. 5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.».