Art. 2 
 
                  Aggiornamento dei tipi dei dati e 
                     delle operazioni eseguibili 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'interno 21  giugno  2006,  n.  244,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "Le
schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da  1  a  30,
sono parte integrante del presente  regolamento,  ed  identificano  i
tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo
trattamento, nonche' le operazioni  eseguibili  in  riferimento  alle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico  perseguite  nei
singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196."; 
    b) la scheda n. 1 allegata al decreto del  Ministro  dell'interno
21 giugno 2006, n. 244, e'  sostituita  dall'allegato  A  accluso  al
presente regolamento; 
    c) la scheda n. 9 allegata al decreto del  Ministro  dell'interno
21 giugno 2006, n. 244, e'  sostituita  dall'allegato  B  accluso  al
presente regolamento; 
    d) la scheda n. 11 allegata al decreto del Ministro  dell'interno
21 giugno 2006, n. 244, e'  sostituita  dall'allegato  C  accluso  al
presente regolamento; 
    e) la scheda n. 12 allegata al decreto del Ministro  dell'interno
21 giugno 2006, n. 244, e'  sostituita  dall'allegato  D  accluso  al
presente regolamento; 
    f) dopo l'allegato 28 sono inseriti gli allegati E ed  F  acclusi
al presente regolamento, numerati da 29 a 30. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto  del
          Ministro  dell'interno  21  giugno  2006,  n.   244,   come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art.  2.  (Individuazione  dei  tipi  di  dati  e   di
          operazioni eseguibili) 
              1. Le schede, di cui agli allegati contraddistinti  dai
          numeri da 1  a  30,  sono  parte  integrante  del  presente
          regolamento, ed identificano i tipi  di  dati  sensibili  e
          giudiziari per cui e' consentito il  relativo  trattamento,
          nonche'  le  operazioni  eseguibili  in  riferimento   alle
          specifiche  finalita'  di  rilevante   interesse   pubblico
          perseguite nei singoli  casi  ed  individuate  nel  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              2.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal
          presente regolamento sono trattati  previa  verifica  della
          loro pertinenza, completezza e  indispensabilita'  rispetto
          alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso
          in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 
              3.  Le  operazioni  di   interconnessione,   raffronto,
          comunicazione  e  diffusione   individuate   nel   presente
          regolamento sono ammesse soltanto  se  indispensabili  allo
          svolgimento degli obblighi o  compiti  di  volta  in  volta
          indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di
          interesse  pubblico  specificate  e  nel   rispetto   delle
          disposizioni rilevanti in materia di  protezione  dei  dati
          personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge
          e dai regolamenti. 
              4. I raffronti  e  le  interconnessioni  con  le  altre
          informazioni    sensibili    e     giudiziarie     detenute
          dall'Amministrazione dell'interno sono consentite  soltanto
          previa verifica della loro  stretta  indispensabilita'  nei
          singoli casi ed  indicazione  scritta  dei  motivi  che  ne
          giustificano l'effettuazione. Le  predette  operazioni,  se
          effettuate utilizzando banche di dati di  diversi  titolari
          del trattamento, nonche' la diffusione di dati sensibili  e
          giudiziari, sono  ammesse  esclusivamente  previa  verifica
          della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel
          rispetto dei limiti e  con  le  modalita'  stabiliti  dalle
          disposizioni legislative che le prevedono. 
              5. Sono inutilizzabili i dati  trattati  in  violazione
          della disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei
          dati personali.».