Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14; b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo; c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorita' giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati; d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.