Articolo II Cooperazione generale l. Attuazione. a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. b. Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto dalle Parti di comune accordo, conformemente alla propria legislazione nazionale in vigore. c. Le Parti convengono che le attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile e dalle rispettive Forze armate. d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Cile allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate cilene. e. Le disposizioni di questo Accordo non obbligano le Parti ad acquisire prodotti per la difesa dall'altra Parte. 2. Campi di Cooperazione. La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed approvvigionamento di beni e servizi per la Difesa; c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; e. organizzazione ed impiego delle Forze armate; f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; g. formazione ed addestramento in campo militare; h. sanita' militare; i. storia militare; j. sport militare; k. sminamento umanitario; l. cooperazione civile e militare in caso di calamita' naturali; m. sicurezza informatica; n. codificazione dei materiali della Difesa; o. industria militare; p. giustizia militare e diritto dei Conflitti Armati e Operazioni di Pace; q. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. 3. Modalita'. La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire attraverso: a. visite reciproche di delegazioni alle strutture, navi ed aeromobili militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra le Istituzioni della Difesa; d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a corsi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; i. supporto alle iniziative relative ai materiali ed ai servizi della difesa; j. trasferimento di tecnologie; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.