Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. 2. L'autorita' competente di cui all'articolo 34 del regolamento e' il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Note all'art. 2: Per il testo dell'art. 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, si veda nelle note alle premesse.