Art. 2. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2016,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«Protezione sociale per particolari categorie». 
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2016,  in  53.400
milioni di euro. 
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  12.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  5. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2016, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al  trasferimento  tra  i  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   finanziario   2016    delle    somme
complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale»,  nell'ambito  della
missione «Debito pubblico»  del  medesimo  stato  di  previsione,  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000  milioni  di
euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro,  380  milioni  di
euro e 8.820 milioni di euro. 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente   la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse proprie» di  cui  alla  decisione  2000/597/CE,
Euratom  del  Consiglio,  del  29  settembre  2000,  alla   decisione
2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno  2007,  e  alla
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
nonche'  per  importi  di  compensazione  monetaria  e'  imputata  al
programma «Partecipazione italiana  alle  politiche  di  bilancio  in
ambito UE», nell'ambito della missione  «L'Italia  in  Europa  e  nel
mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze  per  l'anno  finanziario  2016,  sul  conto   di   tesoreria
denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». 
  11. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2016,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare  in  deroga  al  divieto  di  assunzione.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  i
pertinenti programmi delle amministrazioni  interessate,  con  propri
decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  dei  predetti
Fondi. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «Debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2016,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «Concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2016,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  14. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Promozione  e  garanzia  dei  diritti  e  dellepari   opportunita'»,
nell'ambito della missione  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2016,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2016,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e dell'interno per lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione  di  spese  relative  a   competenze   spettanti   ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'  e  competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto  delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e  acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2016,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «Debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  17.  Nell'elenco  n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2016,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' nel programma «Concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione. 
  18. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio  occorrenti  per  trasferire  al  pertinente
programma  dello  stato  di   previsione   del   predetto   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  i  fondi  per  il
funzionamento delle commissioni che gestiscono il  Fondo  integrativo
speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  21. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le  somme  iscritte  nei  programmi
«Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi  di
sostegno  tramite  il  sistema  di  fiscalita'»,  nell'ambito   della
missione «Competitivita' e sviluppo delle  imprese»  dello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi  al  rimborso  degli  oneri  di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,  rispettivamente
disciplinati dai contratti di servizio e di programma  stipulati  con
le amministrazioni pubbliche, nonche' per  agevolazioni  concesse  in
applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
  22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  negli  stati
di previsione delle amministrazioni medesime. 
  23. In  relazione  alle  necessita'  derivanti  dall'andamento  dei
mercati finanziari e dalla gestione del debito statale,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215,  2216,  2217,
2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra  gli  stanziamenti  dei  capitoli
2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario  2016,  iscritti  nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale».  Per  le   medesime
necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni  compensative,  in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  dei  capitoli
9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2016, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale». 
  24. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione  europea
a titolo di  risorse  proprie,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2016,
iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel  mondo»
nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio  in
ambito UE». 
  25. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni   compensative   di
bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati  di  previsione
dei  Ministeri  interessati,  occorrenti   per   l'attuazione   delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  in
materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario. 
  26. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2016,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della
voce  «Entrate  derivanti   dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli   illeciti»   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia  Giustizia  Spa  a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2016,
variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  di  bilancio
relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle  finanze  prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  luglio  2014,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
2014, e successive modificazioni. 
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle  vincite  dei  giochi  pronostici,  delle
scommesse  e  delle  lotterie,  in  corrispondenza  con   l'effettivo
andamento delle relative riscossioni. 
  29. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di    bilancio»,    nell'ambito     della     missione     «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2016,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  provenienti
dalla  chiusura  della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
istituti contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione  coatta
amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della  citta'  di
Palermo» in liquidazione coatta amministrativa. 
  30. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2016,
le variazioni compensative di bilancio, anche tra  i  diversi  titoli
della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di  ammortamento
dei mutui e dei  prestiti  obbligazionari,  attivati  sulla  base  di
specifiche disposizioni normative a seguito  di  calamita'  naturali,
effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a
seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  protezione  civile  ai
sensi del comma 5-septies dell'articolo 5  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni. 
  31. Ferme restando  le  disposizioni  dell'articolo  36  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui,
di competenza e  di  cassa,  conseguenti  alla  ripartizione  tra  le
amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma
«Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere
la  crescita  ed  il  superamento  degli  squilibri   socio-economici
territoriali», nell'ambito della missione  «Sviluppo  e  riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  32. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 relative al
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche'  quelle  trasferite  dal
Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di  previsione  dei
Ministeri  destinatari  delle  risorse  finanziarie,  disponibili  al
termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con  propri
decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate
le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. 
  33. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti  nel  programma  «Oneri
per il servizio del debito  statale»,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma «Rimborsi del debito statale», al fine di  provvedere  alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  34. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2016,   le
variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di  residui,  di
competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nel  programma
«Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito  della  missione
«Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri»  del  medesimo  stato  di  previsione,   in
attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
successive modificazioni.