Art. 2 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
  1. Il corso di formazione di cui  all'art.  1  ha  una  durata  non
inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni. 
  2. Ad ogni corso  possono  essere  ammessi  marittimi  che  abbiano
effettuato  almeno  sei  mesi  di   navigazione   in   attivita'   di
addestramento e  siano  in  possesso  della  certificazione  relativa
all'addestramento di base (Basic Training), in numero non superiore a
20, anche provenienti da Stati esteri. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di  porto  secondo  i  programmi
contenuti negli allegati A e B al  presente  decreto  rispettivamente
per il personale di coperta e di macchina. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato C al presente decreto e devono predisporre un sistema di
valutazione della qualita' dell'addestramento fornito. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto.