Art. 2 
 
 
                     Modifiche all'allegato III 
            del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al secondo capoverso, dopo le parole «- turbe  psichiche,»  e'
inserito il seguente alinea «- malattie neurologiche,»; 
    b)   il   terzo   capoverso   e'   sostituito    dal    seguente:
«Conseguentemente, all'appendice  II  -  Art.  320  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  le  voci
relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete,
epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze
psicoattive, sono soppresse». 
    c) dopo il paragrafo G, e' inserito il seguente: 
    «H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE  OSTRUTTIVE  NEL
SONNO 
    H.1. Malattie neurologiche 
    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata
a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni  neurologiche  di
grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida. 
    La commissione medica locale,  anche  avvalendosi  dell'esito  di
visita specialistica presso strutture pubbliche, puo' autorizzare  la
guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacita'  funzionali
possedute,   previa   valutazione    della    compatibilita'    della
sintomatologia  sensitiva,  sensoriale,  motoria   e   del   trofismo
muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di
interventi chirurgici o traumatici del  sistema  nervoso  centrale  o
periferico,  con  la  sussistenza  di  condizioni  che  possano   far
escludere pregiudizi per la sicurezza  della  circolazione.  In  tali
casi, gli  interessati  devono  dimostrare  di  essere  in  grado  di
azionare, in condizioni di sicurezza, i  comandi  del  veicolo  della
categoria per la quale si  richiede  il  rilascio  o  il  rinnovo  di
validita' della patente. La validita' della patente, in questi  casi,
non puo' essere superiore a due anni. 
    H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE 
    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata
a candidati o conducenti affetti da disturbi  del  sonno  causati  da
apnee ostruttive notturne che determinano una grave  ed  incoercibile
sonnolenza  diurna,  con   accentuata   riduzione   delle   capacita'
dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte. 
    Il medico, di cui all'articolo 119, comma  2,  del  codice  della
strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti  per  i  quali
sussistono sintomi riconducibili alla sindrome  da  apnea  ostruttiva
notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza  o  lieve
entita' di sonnolenza diurna, il  medico  di  cui  all'articolo  119,
comma 2, del codice della strada, certifica  l'idoneita'  alla  guida
del conducente. Nel caso sussistano  dubbi  circa  l'idoneita'  e  la
sicurezza  di  guida,  l'accertamento  dei  requisiti  di   idoneita'
psichici e fisici e' demandato alla commissione medica locale. 
    La commissione  medica  locale  puo'  autorizzare  alla  guida  i
soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate  o
gravi che  dimostrino  un  adeguato  controllo  della  sintomatologia
presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del
caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche. 
    La validita' della patente rilasciata o rinnovata,  eventualmente
anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale,  non
puo' superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per
i conducenti del gruppo 2.». 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare foglio n. 1, registro n. 21