Art. 2 
 
                            Monitoraggio 
 
  Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto  6.4
del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10  aprile  2013,  ai
sensi dell'art. 7 comma 8  del  decreto  legislativo  n.  163/06,  le
stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti
pubblici, nel rispetto delle modalita' indicate nelle apposite schede
di  rilevamento  predisposte  dal   citato   Osservatorio,   i   dati
riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione  dei  criteri
ambientali minimi adottati con il presente allegato.