Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «condizioni  di  erogabilita'»  le   specifiche   circostanze
riferite allo  stato  clinico  o  personale  del  destinatario,  alla
particolare finalita' della  prestazione  (terapeutica,  diagnostica,
prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni),  al  medico
prescrittore, all'esito di  procedure  o  accertamenti  pregressi  in
assenza   delle   quali   la   prestazione   specialistica    risulta
inappropriata e non puo' essere erogata nell'ambito e  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
    b) «indicazioni di  appropriatezza  prescrittiva»  le  specifiche
circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario,
alla   particolare   finalita'   della    prestazione    (terapeutica
diagnostica,  prognostica  o   di   monitoraggio   di   patologie   o
condizioni),  al  medico  prescrittore,  all'esito  di  procedure   o
accertamenti pregressi o alla coerenza con  le  indicazioni  di  enti
regolatori nazionali o internazionali specificate nell'allegato 1, in
assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell'ambito  e
a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di
inappropriatezza; 
    c) «specialista» il medico  che,  in  relazione  al  rapporto  di
lavoro in essere, ha titolo per erogare le prestazioni di  assistenza
specialistica  ambulatoriale  per  conto   del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di radiologia diagnostica  di  cui  al
presente decreto, per la definizione del «sospetto oncologico» di cui
all'allegato 1, note n. 32, 34, 36, 38 e 40 devono essere considerati
i seguenti fattori: 1) anamnesi positiva per tumori;  2)  perdita  di
peso; 3) assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6  settimane;
4) eta' sopra 50 e sotto 18 anni; 5) dolore  ingravescente,  continuo
anche a riposo e con persistenza notturna. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di odontoiatria, si intende per: 
    a) «vulnerabilita' sanitaria» la presenza di condizioni  cliniche
che  possono  essere  gravemente  pregiudicate   da   una   patologia
odontoiatrica concomitante; 
    b) «vulnerabilita' sociale» una condizione di svantaggio  sociale
ed economico correlata di norma al basso  reddito,  a  condizioni  di
marginalita' o esclusione sociale.