Art. 2 
 
  1. Nessuno puo' utilizzare il logo di cui all'art. 1, al  di  fuori
dei soggetti singolarmente autorizzati. 
  2. Non e' consentito ne' per se ne' per terzi: 
    a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a  qualsiasi
titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al  logo  comune  ed  al
logo identificativo nazionale a terze parti; 
    b) modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo
nazionale, nonche' creare, sviluppare e/o  utilizzare  derivazioni  o
variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto  che  aumentare  o
diminuire proporzionalmente le  dimensioni  del  logo  identificativo
nazionale; 
    c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato
associato  con  il  logo  istituzionale  della  Commissione  europea,
l'emblema  europeo,  il  logo   identificativo   nazionale   e   ogni
derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione  nazionale,
comunitaria  o  internazionale  dei   marchi   registrati,   immagine
commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio,  simboli,  slogan,
emblemi,   loghi,   disegni   che   incorporano,   integralmente    o
parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all'art. 1; 
    d) unire il logo identificativo nazionale o  qualsiasi  parte  di
esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre  in  inganno  terzi
circa il significato e la forma del logo medesimo; 
    e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attivita'  che
non rientrano nelle finalita' stabilite dal  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219.