Art. 2 Addestramento, compiti e responsabilita' 1. Prima di essere destinati a qualsiasi funzione di servizio a bordo, il personale di cui all'art. 1, deve aver completato i corsi di addestramento, a seconda del loro incarico, compito e del livello di responsabilita', come di seguito indicato: a) i comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale, designato sul «Ruolo di appello» ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla (reg. V/2 paragrafo 4), come da programma specificato al punto 1 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW; b) il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri deve aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza (reg. V/2 paragrafo 5) come da programma specificato al punto 2 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW; c) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona designata sul «Ruolo di appello», avente responsabilita' per la sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano (reg. V/2 paragrafo 6), come specificato al punto 3 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW; d) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona che abbia diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro comprese le unita' veloci da passeggeri ro-ro, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e integrita' dello scafo (reg. V/2 paragrafo 7), come specificato al punto 4 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW. 2. Gli addestramenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono obbligatori per il personale di cui all'art. 1 inserito nel «Ruolo di appello»; il restante personale non inserito nel «Ruolo di appello» puo' frequentare anche solo l'addestramento di cui al comma 1, lettere b) e/o d), qualora tale personale sia incaricato dei compiti specifici previsti dall'addestramento.