Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «impianti di recupero»: impianti di  trattamento  aerobico  di
compostaggio e di digestione anaerobica della frazione  organica  dei
rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata; 
    b) «frazione organica dei rifiuti  urbani»:  i  rifiuti  organici
cosi' come definiti all'art. 183, comma 1, lettera  d),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i rifiuti di  manufatti  e
imballaggi  compostabili  certificati  secondo  la   norma   UNI   EN
13432:2002.