Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «impianti di recupero»: impianti di trattamento aerobico di compostaggio e di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata; b) «frazione organica dei rifiuti urbani»: i rifiuti organici cosi' come definiti all'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i rifiuti di manufatti e imballaggi compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002.