Art. 2 
 
  A  fronte  del  conferimento  di   cui   all'art.   1,   il   fondo
«i3-Stato/Difesa-comparto   8-quater»   corrisponde   al    Ministero
dell'economia e delle finanze,  quale  corrispettivo,  un  numero  di
quote  pari  al  valore  complessivo  degli   immobili   pari   a   €
60.750.000,00, come stimato dall'esperto indipendente nominato  dalla
Societa'  e  congruito  dall'apposita  Commissione  dell'Agenzia  del
demanio, diviso per il valore nominale unitario della singola  quota,
pari ad € 50.000,00. 
  Le quote emesse dal comparto 8-quater del fondo «i3 - Stato/Difesa»
sono sottoscritte in unica soluzione dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con le modalita' previste  dal  Regolamento.  Le  quote
sottoscritte  sono  rappresentate  da  certificati  immessi   in   un
certificato cumulativo del comparto 8-quater, rappresentativo di  una
pluralita' di quote appartenenti a piu' titolari, tenuto in  deposito
gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art.
8 del Regolamento. 
  Nel caso in cui il fondo  «i3-Stato/Difesa-comparto  8-quater»  non
raggiunga, nel termine di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12  mesi,
dalla sua istituzione, l'ammontare minimo di sottoscrizioni, previsto
dal Regolamento, si procedera' alla revoca del  presente  decreto  ed
alla retrocessione degli immobili allo Stato. La revoca e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.