Art. 2 A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3-Stato/Difesa-comparto 8-quater» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore complessivo degli immobili pari a € 60.750.000,00, come stimato dall'esperto indipendente nominato dalla Societa' e congruito dall'apposita Commissione dell'Agenzia del demanio, diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad € 50.000,00. Le quote emesse dal comparto 8-quater del fondo «i3 - Stato/Difesa» sono sottoscritte in unica soluzione dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal Regolamento. Le quote sottoscritte sono rappresentate da certificati immessi in un certificato cumulativo del comparto 8-quater, rappresentativo di una pluralita' di quote appartenenti a piu' titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento. Nel caso in cui il fondo «i3-Stato/Difesa-comparto 8-quater» non raggiunga, nel termine di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, dalla sua istituzione, l'ammontare minimo di sottoscrizioni, previsto dal Regolamento, si procedera' alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione degli immobili allo Stato. La revoca e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.