Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni: a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili e' considerato un «nuovo impianto» quando e' realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile; b) integrale ricostruzione: e' l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale puo' essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; l'intervento deve essere realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati; c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto; il rifacimento e' considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerati; f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h); g) «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) «altri impianti ibridi»: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili; i) «produzione lorda di un impianto, espressa in MWh»: e' la somma delle quantita' di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina; l) «produzione netta di un impianto, espressa in MWh»: e' la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica; m) «data di entrata in esercizio di un impianto»: e' la data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, cosi' come risultante dal sistema GAUDI'; n) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: e' la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; o) «periodo di avviamento e collaudo di un impianto»: e' il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale; p) «potenza di un impianto»: e' la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformita' alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni: i. per gli impianti eolici, la potenza e' la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p); ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza e' pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua; iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula: Pn= mq * 0.1 dove mq e' la superficie captante dell'impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell'allegato 2. Il suddetto valore di potenza e' assunto a riferimento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'art. 5 e della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro di cui agli articoli 9 e 12; q)» potenza di soglia o valore di soglia»: e' il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante e' determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso; r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011; s) «gas di discarica»: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; t) «gas derivante dai processi di depurazione»: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali; u) «biogas»: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa; v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera»: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio e' misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi; z) «prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari»: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale, di cui alla tabella 1-B dell'allegato 1; aa) «tariffa incentivante»: e' il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo; ab) «incentivo»: e' l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete; ac) «costo indicativo annuo degli incentivi» o «costo indicativo degli incentivi»: e' la sommatoria dei degli incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalita' di cui all'art. 27; ad) «impresa operante nel settore forestale»: impresa iscritta alla camera di commercio che svolge prioritariamente attivita' di «silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00); ae) «componente rigenerato» un componente gia' utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operativita'.