Art. 2 Risorse 1. Le risorse finalizzate all'avvio su tutto il territorio nazionale del SIA sono individuate nel Fondo Carta Acquisti per l'anno 2016 a valere sulle seguenti risorse: a) le risorse di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro; b) le risorse di cui all'art. 1, comma 216, sesto periodo, della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016; c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 ed in relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013; d) le risorse attribuite ai comuni con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, di cui alla Tabella 1 del decreto interministeriale 10 gennaio 2013, che non risultino erogate al termine della sperimentazione, quantificate in non meno di 12,675 milioni di euro; e) le risorse di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta' pari a 380 milioni di euro. 2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in maniera che ai residenti di ciascuna regione e provincia autonoma siano attribuite carte SIA per un valore complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima regione e provincia autonoma, stimata secondo le modalita' di cui al comma 3. 3. A ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della media ponderata dei seguenti indicatori: a) quota di popolazione regionale in condizione di «poverta' assoluta» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello di ripartizione territoriale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 50 per cento; b) quota di popolazione regionale in condizione di «grave deprivazione materiale» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento; c) quota di «persone che vivono in famiglie con intensita' lavorativa molto bassa» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento. 4. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettivita' dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio. Gli specifici usi in favore dei residenti nel territorio di competenza, a cui vincolare l'utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono definiti con protocollo d'intesa tra il Presidente della regione o della provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. I rapporti finanziari sono regolati con apposito atto tra l'amministrazione regionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. Le disponibilita' attuali e future destinate al SIA affluiscono nell'apposito conto corrente infruttifero n. 25052 presso la Tesoreria centrale dello Stato, di cui all'art. 11, punto 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni. Dal citato conto corrente di tesoreria, le disponibilita' per il SIA saranno trasferite sull'apposito conto corrente, acceso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2006, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio relativo al SIA.