Art. 2
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al
Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che
esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa
complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara' presa in
considerazione solo la domanda presentata per prima.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate,
a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28
ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal 12 settembre 2016, sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci -
Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi.
4. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e'
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di
imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per
l'attivita' didattica relative al personale docente, ai tutor, alle
spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto,
all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota
parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o
superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. Per ogni
progetto formativo, la formazione a distanza non potra' superare il
20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto
formativo sia presente attivita' di formazione a distanza sara'
obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda,
idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in
itinere sullo svolgimento di tali corsi.
5. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi del richiedente ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere
modificato;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso
formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di
quanto previsto dal presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
1. costi della docenza in aula;
2. costi dei tutor;
3. altri costi per l'erogazione della formazione;
4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla
formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle
spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono
lavoratori con disabilita');
5. materiali e forniture con attinenza al progetto;
6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
9. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art.
31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di
Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014,
imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede
di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o piu'
dei predetti elementi del calendario del corso dovra' essere
effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto alla
prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata
forza maggiore. Per tali casi, la modifica potra' infatti essere
effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre
giorni, ma la variazione dovra' essere documentata e motivata
oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita verifica in
fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.