Art. 2 Modificazioni all'art. 13 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014. All'art. 13: al comma 1: dopo le parole «zona A» sono inserite le seguenti parole «e nella sottozona B2»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Nella sottozona B3 sono consentite le immersioni subacquee unicamente per attivita' istituzionali promosse dall'Ente gestore.».