Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Possono fruire del credito d'imposta le  fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,   che   effettuano,
nell'ambito della propria attivita' istituzionale,  i  versamenti  al
«fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile» di cui  al
comma 392 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato
al sostegno di interventi sperimentali finalizzati  a  rimuovere  gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono  la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei  minori,  secondo
le modalita' definite con il protocollo d'intesa,  stipulato  tra  le
fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali ai sensi del comma 393 della citata  legge  n.  208
del 2015; 
  2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto
nella misura del 75 per cento, rilevano i  versamenti  effettuati  al
Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018.