Art. 2 Spese funerarie 1. I Prefetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016 citata in premessa, provvedono, rispetto agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, a rimborsare gli oneri delle spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016 per le esequie dei propri congiunti, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo presentata dai medesimi, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima ordinanza n. 388/2016.