Art. 2 
 
                   Scopo e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto attua l'art. 120, comma  2,  del  TUB  e  si
applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio  del
credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi  del  titolo
VI del TUB. 
  2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 e'
regolata secondo le modalita' e i criteri indicati negli articoli 3 e
4. 
  3. L'imputazione dei pagamenti e' regolata in conformita' dell'art.
1194 del codice civile.