Art. 2 
 
Tariffa per le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera  o-bis),
  all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4,
  all'art.  23,  comma  1,  e  all'art.  34,  comma  3,  del  decreto
  legislativo  n.  30  del  2013  (Tariffa   -   Rilascio   quote   e
  comunicazione delle emissioni) 
 
  1. Per le attivita' di cui all'art. 4,  comma  4,  lettera  o-bis),
all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22,  comma  4,
all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo
n. 30 del 2013, ogni anno, gli  operatori  aerei  e  i  gestori,  per
ciascun impianto autorizzato ad emettere gas a effetto serra, versano
una tariffa pari a euro 250. 
  2. Per l'anno 2016, la tariffa di cui al comma 1 e'  versata  entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  con  le
modalita' di cui al comma 3. A partire dal  2017,  il  versamento  e'
effettuato entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno  con  le  medesime
modalita'. 
  3. Il pagamento della tariffa di  cui  al  comma  1  e'  effettuato
mediante versamento sui conto corrente postale intestato alla Sezione
di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con
imputazione al capitolo 2592, art. 22  -  Capo  32  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e con la seguente causale: «Tariffa  -  Rilascio
quote e comunicazione delle emissioni, ai sensi dell'art. 41, decreto
legislativo n. 30 del 2013». L'avvenuto pagamento  e'  comunicato  al
Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  secondo  le
modalita'  pubblicate  sul  sito  web  istituzionale  del   Ministero
medesimo.