Art. 2 Strutture temporanee ad usi pubblici 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalita' temporanea e transitoria, la continuita' dei preesistenti servizi pubblici e delle attivita' di culto nei territori dei comuni interessati, in raccordo con le attivita' di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, i comuni interessati provvedono, altresi', alla ricognizione dei fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per far fronte, con le predette modalita' temporanee o transitorie, alle esigenze delle seguenti strutture: municipi, scuole, sedi delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, nonche' luoghi di culto. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture e' definita dalla regione d'intesa con il comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneita' svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.