Art. 2 
 
          Efficacia nel tempo della copertura assicurativa 
 
  1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi,  una
retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli
avvocati  che  cessano  l'attivita'  nel  periodo  di  vigenza  della
polizza. 
  2.  L'assicurazione   deve   contenere   clausole   che   escludano
espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a
seguito della denuncia di un sinistro o  del  suo  risarcimento,  nel
corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'.