Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la
trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di
servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
distaccano lavoratori in Italia.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla
comunicazione preventiva di distacco di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione.
3. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente
l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione con
le modalita' di cui all'art. 3. Tale comunicazione puo' essere
annullata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo
periodo di distacco.
4. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma 2
deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento
modificativo con le modalita' indicate nell'allegato C.