Art. 2 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce gli standard e le  regole  per  la
trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori  di
servizi al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  che
distaccano lavoratori in Italia. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alla
comunicazione preventiva di distacco di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione. 
  3. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno  precedente
l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione  con
le modalita' di  cui  all'art.  3.  Tale  comunicazione  puo'  essere
annullata entro le ore 24 del giorno precedente  l'inizio  del  primo
periodo di distacco. 
  4. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma  2
deve essere comunicata entro 5  giorni  dal  verificarsi  dell'evento
modificativo con le modalita' indicate nell'allegato C.