Art. 2 Modalita' di riconoscimento delle somme In attuazione dell'art. 1, il Dipartimento delle finanze emette ordini di pagare collettivi sui pertinenti capitoli di spesa, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, del 24 febbraio 2016 e contestualmente trasmette alla Banca d'Italia - Servizio Tesoreria dello Stato gli elenchi informatici contenenti gli estremi per effettuare gli accrediti ai singoli contribuenti. La Banca d'Italia provvede ad estinguere l'ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell'importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui al comma precedente. Nell'ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del rimborso, lo stesso e' disposto con l'emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalita': 1. per importi inferiori o pari al limite di cui all'art. 2, comma 4-ter , lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 160 con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita', al beneficiario del rimborso; 2. per importi superiori al limite di cui al precedente punto 1, tramite l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato al beneficiario del rimborso.