Art. 2 
 
 
          Disposizioni a favore del personale della Difesa 
 
  1. Al personale appartenente alla Difesa, ivi compreso  quello  con
qualifica dirigenziale, in servizio in  posizione  di  comando  o  di
fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica
quanto previsto rispettivamente dai  commi  1,  2  e  3  dell'art.  5
dell'ordinanza  n.  392/2016,  dai  commi  1,  2  e  3  dell'art.   2
dell'ordinanza n. 396/2016, nonche' dai  commi  1  e  2  dell'art.  7
dell'ordinanza n. 400/2016. 
  2. Al restante personale non dirigenziale appartenente alla  Difesa
direttamente impiegato nelle attivita' di  assistenza  e  soccorso  o
nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga  alle  disposizioni
vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi  per
la medesima finalita', puo' essere riconosciuta, per il  periodo  dal
24 agosto al 30 settembre 2016: 
    a) per le attivita' sul territorio colpito, la corresponsione  di
un'indennita' onnicomprensiva giornaliera, unitamente al  trattamento
previsto per servizio isolato/collettivo  ove  spettante,  in  misura
corrispondente a quanto previsto per il compenso di  cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(CFI), da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente
impiegato fuori sede e in ragione dei giorni  di  effettivo  impiego,
inclusi tutti i Volontari  non  in  Spe  nella  misura  del  70%  del
compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore; 
    b)  per  l'impiego  in  sede,  anche  con  compiti  di   supporto
finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario  effettivamente  rese,  oltre
quelle  gia'  autorizzate  dal  proprio   ordinamento,   nel   limite
complessivo di 100 ore mensili pro-capite. 
  3. Al restante personale  dirigenziale  della  Difesa  direttamente
impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti  e  fermo
restando il divieto di cumulo con  altri  compensi  per  la  medesima
finalita', puo' essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto  al
30 settembre 2016: 
    a) per le attivita' sul territorio colpito, la corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
oltre quelle gia' autorizzate dal  proprio  ordinamento,  nel  limite
complessivo di 50 ore mensili pro-capite; 
    b)  per  l'impegno  in  sede,  anche  con  compiti  di   supporto
finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario  effettivamente  rese,  oltre
quelle  gia'  autorizzate  dal  proprio   ordinamento,   nel   limite
complessivo di 30 ore mensili pro-capite. 
  4. Al personale non dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 2
del presente articolo puo' essere riconosciuta, a  decorrere  dal  1°
ottobre  2016  e  fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza,  la
corresponsione   di   un'indennita'   onnicomprensiva    giornaliera,
unitamente al trattamento previsto  per  servizio  isolato/collettivo
ove spettante, in misura corrispondente  a  quanto  previsto  per  il
compenso  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI),  ridotta  del  50  %,  da
attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato
fuori sede e in ragione dei  giorni  di  effettivo  impiego,  inclusi
tutti i Volontari non in  Spe  nella  misura  del  35%  del  compenso
previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore. 
  5. Al personale dirigente della Difesa di cui alla lettera  a)  del
comma 3 del presente articolo puo' essere riconosciuta,  a  decorrere
dal 1° ottobre 2016 e fino al termine dello stato  di  emergenza,  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  rese,  oltre  quelle  gia'  autorizzate  dal  proprio
ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
si  provvede  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  8,  dell'ordinanza  n.
392/2016. 
  7. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  periodica
ricognizione   degli   oneri   conseguenti   all'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto  previsto
dall'art. 5, comma 4,  dell'ordinanza  n.  392/2016,  come  integrato
dall'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 400/2016. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono
riferite alle risorse umane indicate nei piani di  impiego  condivisi
in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza
n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 3,  dell'ordinanza  n.
400/2016.