Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente
derivanti dall'esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale,
nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
dell'ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
finanziarie  che  sono  rese  disponibili  per  la   gestione   della
situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del
31 ottobre 2016 citate in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 novembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio