Art. 2 
 
        Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori 
 
  1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3,
del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  sono  presentate  dai
soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'art. 3 dello stesso decreto. Fino  all'istituzione  dei  predetti
uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso  gli  uffici
regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle  regioni,
in qualita' di vice commissari. 
  2. La comunicazione, resa nelle forme  di  cui  all'art.  19  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  deve
indicare, per ciascuna unita' immobiliare compresa nell'edificio, con
riferimento alla data dell'evento sismico: 
  a) gli estremi e la categoria catastali; 
  b) la superficie complessiva; 
  c) la destinazione d'uso; 
  d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilita'; 
  e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprieta'; 
  f) l'eventuale nominativo dei locatari o  comodatari,  residenti  e
non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato. 
  3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: 
  a) i tecnici incaricati della progettazione e della  direzione  dei
lavori e del coordinamento della sicurezza; 
  b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre
ditte mediante procedura concorrenziale  intesa  all'affidamento  dei
lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo  le
imprese che: 
  risultino aver presentato domanda di  iscrizione  nell'Anagrafe  di
cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del  2016  con  le
modalita' di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
  non  abbiano  commesso  violazioni  agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
  siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro,
della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice  dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
  4. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli  esecutori
va presentata all'indirizzo  Pec  della  struttura  di  missione  del
Ministero    dell'interno     (strutturamissionesisma@pec.interno.it)
ovvero, in caso di documentata impossibilita' tecnica di tale  invio,
in  forma  cartacea  alla   prefettura   del   luogo   di   residenza
dell'operatore od ove l'impresa ha  la  sede  legale.  La  prefettura
rilascia la ricevuta di  acquisizione  della  domanda  e  provvede  a
trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione. 
  5. Alla  comunicazione  devono  essere  allegati,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto-legge e in particolare dell'art. 8: 
  a) perizia asseverata dal tecnico incaricato  della  progettazione,
completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita' tra
i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26  e  30
ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero  alla
dichiarazione  di  non  utilizzabilita'  emessa  per  l'edificio   in
questione; 
  b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con: 
  i. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari  per
rimuovere  lo  stato  di  inagibilita'   certificato   dall'ordinanza
comunale; 
  ii. indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata  da
adeguati elaborati a norma della vigente legislazione; 
  iii.  indicazione  degli  interventi   strutturali   da   eseguire,
sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto  dal
punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto  del  Ministro
delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008; 
  iv. indicazione di eventuali opere  di  efficientamento  energetico
dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle
dispersioni   ovvero,   mediante   impiego   di   fonti   energetiche
rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali; 
  v.  computo  metrico  estimativo  dei  lavori  di  riparazione  con
rafforzamento locale nonche' di realizzazione delle finiture connesse
e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto  sulla
base  del  prezziario  unico  di  cui  all'art.  6,  comma   7,   del
decreto-legge n.  189  del  2016  ovvero,  fino  all'approvazione  di
questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e  integrato  con  le
spese  tecniche,  distinte  per  ciascuna  prestazione  professionale
richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge; 
  vi.  esauriente  documentazione  fotografica   dei   danni   subiti
dall'edificio; 
  c) dichiarazione autocertificativa  con  la  quale  il  richiedente
attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e'  totalmente
abusivo e  che  lo  stesso  non  risulta  interessato  da  ordini  di
demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che  lo
stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici; 
  d) documentazione relativa alla  procedura  selettiva  seguita  per
l'individuazione  dell'impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito
verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite
per la scelta; 
  e)  dichiarazione  autocertificativa   con   la   quale   l'impresa
incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di
iscrizione  nell'Anagrafe  di  cui  all'art.   30,   comma   6,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la  ricevuta  rilasciata  ai
sensi del precedente comma 4; 
  f) dichiarazione autocertificativa con la quale  il  professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi a iscriversi  nell'elenco
speciale  ivi  previsto  e  di  non  avere  rapporti  con   l'impresa
appaltatrice; 
  g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima  della  data  del
sisma per il risarcimento dei danni conseguenti  all'evento  sismico,
dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto. 
  6. Qualora il richiedente, in relazione a edifici per  i  quali  la
scheda AeDES originaria abbia registrato un esito  indicato  come  E,
attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma  4,  lettera
a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art.  1
della presente ordinanza, l'ufficio speciale  per  la  ricostruzione,
all'esito  delle  verifiche  di  propria  competenza,  trasmette   la
relativa documentazione al comune per l'eventuale adozione  di  nuova
ordinanza, da cui risulti la corretta classificazione e  che  abiliti
l'avvio degli interventi di cui alla presente ordinanza. 
  7. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma  del  comma  1  ne
informa il comune territorialmente competente ai sensi  dell'art.  8,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.