Art. 2 Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori 1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari. 2. La comunicazione, resa nelle forme di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, per ciascuna unita' immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico: a) gli estremi e la categoria catastali; b) la superficie complessiva; c) la destinazione d'uso; d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilita'; e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprieta'; f) l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato. 3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalita' di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all'indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilita' tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo di residenza dell'operatore od ove l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione. 5. Alla comunicazione devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge e in particolare dell'art. 8: a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita' tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilita' emessa per l'edificio in questione; b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con: i. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilita' certificato dall'ordinanza comunale; ii. indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione; iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dal punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008; iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali; v. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale nonche' di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all'approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge; vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio; c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici; d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4; f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi a iscriversi nell'elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice; g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto. 6. Qualora il richiedente, in relazione a edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia registrato un esito indicato come E, attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma 4, lettera a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art. 1 della presente ordinanza, l'ufficio speciale per la ricostruzione, all'esito delle verifiche di propria competenza, trasmette la relativa documentazione al comune per l'eventuale adozione di nuova ordinanza, da cui risulti la corretta classificazione e che abiliti l'avvio degli interventi di cui alla presente ordinanza. 7. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.