Art. 2 Suddivisione e assegnazione ai comuni 1. Sulla base delle richieste pervenute dai comuni ai sensi del successivo art. 3 e nel rispetto delle percentuali di cui al precedente art. 2, i presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, stabiliscono il numero delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 205 del 2016, con l'individuazione dei relativi profili professionali sulla scorta delle esigenze rappresentate dai comuni medesimi. 2. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e' in ogni caso esclusa l'assegnazione delle unita' di personale previste dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 205 del 2016.