Art. 2 
 
Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero
  del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati
  su parti comuni di edifici residenziali. 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al
2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via  telematica
all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una
comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute
nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica
effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con
riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici
finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di
ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote
di spesa imputate ai singoli condomini.