Art. 2 Informazioni di cui al Capo 3 del Regolamento (UE) n. 525/2013 1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 525/2013, relative alle emissioni e all'assorbimento dei gas a effetto serra, entro il 15 settembre di ogni anno, i Ministeri interessati, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano all'ISPRA tramite PEC i dati di cui all'allegato I di propria competenza. 2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato I, sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'ISPRA, con i Ministeri interessati.