Art. 2 Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione 1. I carburanti esenti per la navigazione sono denaturati. 2. Per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio; b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985; c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; d) grammi 5 di «verde alizarina G base». 3. Per la benzina, la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio; b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985; c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; d) grammi 3 di «violetto alizarina A base». 4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3. 5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici. 6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e' consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorita' pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonche', su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare.