Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non  espressamente
previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del  Codice  delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259: 
    a) «rete pubblica di comunicazioni»: una  rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
    b) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata  a  fornire
reti pubbliche di comunicazione; 
    c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un  ente
pubblico   o   organismo   di   diritto   pubblico    che    fornisce
un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: 
      1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: 
        1.1) gas; 
        1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica; 
        1.3) riscaldamento; 
        1.4)  acqua,  comprese  le  fognature  e  gli   impianti   di
trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio; 
      2) servizi di trasporto, compresi  ferrovie,  strade,  porti  e
aeroporti; 
    d) «infrastruttura  fisica»:  tutti  gli  elementi  di  una  rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che  diventino
essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature,
piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline,  edifici
o accessi a edifici, installazioni di antenne,  tralicci  e  pali.  I
cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per
la  fornitura  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non
costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto; 
    e) «rete di comunicazione elettronica  ad  alta  velocita'»:  una
rete di  comunicazione  elettronica  capace  di  fornire  servizi  di
accesso a banda larga ad una velocita' di almeno 30 Mbit/s; 
    f) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di  lavori
edilizi o di ingegneria civile che di per se' esplichi  una  funzione
economica  o  tecnica   e   comporti   uno   o   piu'   elementi   di
un'infrastruttura fisica; 
    g) «ente pubblico»: un'autorita' statale, regionale o locale,  un
organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o piu'
di tali autorita' oppure da uno o piu' di tali organismi  di  diritto
pubblico; 
    h) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte
le seguenti caratteristiche: 
      1) sono istituiti per soddisfare specificatamente  esigenze  di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 
      2) sono dotati di  personalita'  giuridica  e  sono  finanziati
integralmente o per la maggior parte  dallo  Stato,  dalle  autorita'
regionali o locali o da altri organismi di  diritto  pubblico;  o  la
loro gestione e'  posta  sotto  la  vigilanza  di  tali  autorita'  o
organismi; o il loro organo di amministrazione,  di  direzione  o  di
vigilanza e' costituito da membri  piu'  della  meta'  dei  quali  e'
designata dallo Stato, da autorita' regionali o  locali  o  da  altri
organismi di diritto pubblico; 
        i)    «infrastruttura    fisica    interna     all'edificio»:
l'infrastruttura  fisica  o   installazioni   presenti   nella   sede
dell'utente  finale,  compresi  elementi  oggetto  di  comproprieta',
destinata a ospitare reti di  accesso  cablate  e/o  senza  fili,  se
queste  reti  permettono  di   fornire   servizi   di   comunicazione
elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con  il
punto terminale di rete; 
        l) «infrastruttura fisica  interna  all'edificio  predisposta
per l'alta velocita'»: l'infrastruttura fisica  presente  all'interno
dell'edificio  e  destinata  a  ospitare  elementi  o  consentire  la
fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'; 
        m) «punto di accesso»: punto  fisico  situato  all'interno  o
all'esterno  dell'edificio  e  accessibile   a   imprese   che   sono
autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione,  che  consente
la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio  predisposta
per l'alta velocita'; 
        n) «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati
contenente  le  informazioni   minime   relative   all'esistenza   di
infrastrutture fisiche. 
 
          Note all'art. 2: 
              -Il testo dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  1
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche),  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 1. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente Codice si intende per: 
              a) contraente: la persona fisica o  giuridica  che  sia
          parte di un  contratto  con  il  fornitore  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  per  la
          fornitura di tali servizi; (2) 
              b) accesso: il fatto di rendere accessibili  risorse  o
          servizi ad un'altra impresa a  determinate  condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di
          contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
          della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
          connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non  fissi
          (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale
          nonche' alle risorse e ai  servizi  necessari  per  fornire
          servizi    tramite    la    rete     locale);     l'accesso
          all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
          piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
          sistemi  di  supporto  operativo;   l'accesso   a   sistemi
          informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva,  la
          fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste  di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
              c)  apparato  radio  elettrico:  un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa; 
              d)  apparecchiature  digitali  televisive  avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva; 
              e) Application Programming Interface (API): interfaccia
          software fra applicazioni rese disponibili da  emittenti  o
          fornitori di servizi e  le  risorse  delle  apparecchiature
          digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi
          radiofonici digitali; 
              f) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito  denominata
          Autorita'; 
              g) autorizzazione generale:  il  regime  giuridico  che
          disciplina  la  fornitura  di  reti   o   di   servizi   di
          comunicazione elettronica,  anche  ad  uso  privato,  ed  i
          relativi obblighi specifici per il  settore  applicabili  a
          tutti i tipi o a tipi specifici di servizi  e  di  reti  di
          comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
              h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di
          comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico   che
          consente la comunicazione bidirezionale; 
              i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche"
          per quanto concerne le reti e i  servizi  di  comunicazione
          elettronica; 
              j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica  che
          utilizza  o  che  chiede  di  utilizzare  un  servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
          non  riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o
          professionale svolta; 
              l) fornitura di una rete di comunicazione  elettronica:
          la realizzazione, la gestione, il controllo o  la  messa  a
          disposizione di una siffatta rete; 
              m) interconnessione: il collegamento  fisico  e  logico
          delle  reti  pubbliche  di  comunicazione  utilizzate   dal
          medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
          di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
          di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti  da
          un altro operatore. I servizi possono essere forniti  dalle
          parti interessate o da altre parti che hanno  accesso  alla
          rete. L'interconnessione e' una  particolare  modalita'  di
          accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
              n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il
          funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri
          servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o
          interrompe ripetutamente un servizio di  radiocomunicazione
          che  opera  conformemente  alle  normative  internazionali,
          dell'Unione europea o nazionali applicabili; (6) 
              o) larga banda: l'ambiente  tecnologico  costituito  da
          applicazioni, contenuti,  servizi  ed  infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita'; 
              p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o
          di apparecchiature terminali di  comunicazione  elettronica
          senza necessita' di autorizzazione generale; 
              q) mercati transnazionali: mercati situati in  piu'  di
          uno Stato membro,  individuati  conformemente  all'articolo
          18,  che  comprendono  l'Unione   europea   o   una   parte
          considerevole dei suoi Stati membri; 
              r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
              s)  numero  geografico:  qualsiasi  numero  del   piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono   da
          indicativo geografico e sono utilizzate per  instradare  le
          chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale  di
          rete; 
              t) numero non geografico: qualsiasi  numero  del  piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
          l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di  chiamata
          gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
              u) operatore: un'impresa che e' autorizzata  a  fornire
          una  rete  pubblica  di  comunicazioni,   o   una   risorsa
          correlata; 
              v) punto terminale di rete: il punto fisico  a  partire
          dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica  di
          comunicazione; in caso di reti  in  cui  abbiano  luogo  la
          commutazione o l'instradamento, il punto terminale di  rete
          e' definito mediante un indirizzo  di  rete  specifico  che
          puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad  un
          nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili
          e personali  il  punto  terminale  di  rete  e'  costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio; 
              z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto
          terminale della rete a  un  permutatore  o  a  un  impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica; 
              aa)  rete  pubblica  di  comunicazioni:  una  rete   di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
              bb); 
              cc)  rete  televisiva  via  cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico; 
              dd) reti di comunicazione  elettronica:  i  sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
              ee)  risorse  correlate:  i   servizi   correlati,   le
          infrastrutture  fisiche  e  le  altre  risorse  o  elementi
          correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un
          servizio di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o
          supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
          compresi  tra  l'altro  gli  edifici  o  gli  accessi  agli
          edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
          le altre strutture di supporto,  le  guaine,  i  piloni,  i
          pozzetti e gli armadi di distribuzione; 
              ff)  servizio  di  comunicazione  elettronica  ad   uso
          privato: un servizio di  comunicazione  elettronica  svolto
          esclusivamente nell'interesse proprio  dal  titolare  della
          relativa autorizzazione generale; 
              gg) servizio di comunicazione elettronica:  i  servizi,
          forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione   elettronica,   compresi   i   servizi    di
          telecomunicazioni e i servizi di  trasmissione  nelle  reti
          utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,  ad
          esclusione dei servizi che forniscono  contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su  tali  contenuti;
          sono   inoltre   esclusi   i   servizi    della    societa'
          dell'informazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          a), del decreto legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  non
          consistenti    interamente    o    prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione
          elettronica; 
              hh) servizio telefonico  accessibile  al  pubblico:  un
          servizio reso  accessibile  al  pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale; 
              ii)  servizio  televisivo  in  formato  panoramico:  un
          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o
          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico; 
              ll) servizio universale: un insieme minimo  di  servizi
          di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
          a prescindere dalla loro ubicazione  geografica  e,  tenuto
          conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad  un
          prezzo accessibile; 
              mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o
          intesa  tecnica  secondo  la  quale  l'accesso   in   forma
          intelligibile  ad  un  servizio  protetto   di   diffusione
          radiotelevisiva e'  subordinato  ad  un  abbonamento  o  ad
          un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; 
              nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o
          ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori,  ivi
          comprese le apparecchiature accessorie,  necessari  in  una
          data postazione, anche mobile o portatile,  per  assicurare
          un servizio di radiocomunicazione  o  per  il  servizio  di
          radioastronomia. Ogni  stazione  viene  classificata  sulla
          base del servizio al quale partecipa in materia  permanente
          o temporanea; 
              oo)   telefono   pubblico   a   pagamento:    qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso; 
              pp) utente: la persona fisica o giuridica che  utilizza
          o  chiede  di  utilizzare  un  servizio  di   comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico; 
              qq) utente finale: un  utente  che  non  fornisce  reti
          pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
              qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori  europei  delle
          comunicazioni elettroniche; 
              qq-ter) attribuzione di spettro radio: la  designazione
          di una determinata banda di frequenze destinata  ad  essere
          utilizzata da parte di  uno  o  piu'  tipi  di  servizi  di
          radiocomunicazione,   se   del   caso,   alle    condizioni
          specificate; 
              qq-quater) servizi correlati: i  servizi  correlati  ad
          una rete di comunicazione elettronica o ad un  servizio  di
          comunicazione elettronica che permettono  o  supportano  la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
          i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
          funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato  e  le
          guide elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza.". 
              - Per i riferimenti normativi alla direttiva  98/83/CE,
          si veda nelle note alle premesse.